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Documenti da portare al notaio per stipulare il rogito

1 Giugno 2019

Documenti per il rogito

Per la stipula di un atto di compravendita o rogito notarile, le parti devono consegnare al notaio una serie di documenti che sono indispensabili per eseguire le dovute verifiche.

Ecco i più importanti:

–        carta di identità e codice fiscale

–        estratto di atto di matrimonio (per chi è sposato) o certificato di stato libero

–        per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno

–        contratto preliminare o proposta di acquisto (se sono stati sottoscritti)

–        copia dei bonifici e degli assegni (se è stato versato un acconto o una caparra)

–        se le parti si sono avvalse di un mediatore: i dati identificativi del professionista, l’importo delle provvigioni pagate e le copie dei bonifici o degli assegni utilizzati

–        copia dell’atto di acquisto ed eventualmente della dichiarazione di successione

–        copia delle pratiche catastali eseguite per l’immobile (se ci sono state variazioni dopo l’acquisto originario – ad esempio il venditore ha acquistato un terreno e ci ha costruito sopra una  villetta – )

–        copia del permesso di costruire e delle concessioni edilizie, eventuali sanatorie e comunicazioni (D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A.) presentate per tutti gli immobili costruiti dopo il 1 settembre 1967

–        certificato di agibilità o documento equipollente

–        attestato di prestazione energetica (A.P.E.) o se presente e ancora in corso di validità dell’attestato di certificazione energetica (A.C.E.)

–        dichiarazione dell’amministratore (in caso di immobili in condominio) dalla quale risulti che le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, siano state  pagate dall’acquirente fino alla data del rogito

–        se l’oggetto della compravendita è un terreno bisogna consegnare al notaio il C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica). Il documento che attesta se il terreno è edificabile o agricolo deve essere obbligatoriamente allegato all’atto

–        se è stato registrato un contratto preliminare o una proposta di acquisto, l’acquirente deve consegnare la ricevuta dei pagamenti già effettuati, per consentire il recupero delle imposte

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Filippo Casella

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