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Hai venduto la tua “prima casa”? Riacquista con il credito d’imposta

 

16 Dicembre 2019

Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”, le modalità per beneficiarne

Chi ha venduto un’abitazione che aveva acquistato con le agevolazioni “prima casa” e ne riacquista un’altra entro un anno, se è in possesso dei requisiti necessari, ha diritto ad un credito d’imposta.

Quali sono i requisiti?

1) aver beneficiato delle agevolazioni su Iva o Imposta di registro per l’acquisto di una prima casa.

2) aver venduto o donato l’abitazione (dal 1 gennaio 2016 è sufficiente impegnarsi a vendere o donare l’immobile entro 12 mesi).

3) aver riacquistato o acquisito con una permuta un immobile “prima casa”, entro un anno, dalla vendita o dalla donazione dell’immobile agevolato  o  del quale si intende “spogliarsi”, entro un anno.

Come può essere utilizzato il credito d’imposta?

1) per diminuire l’imposta di registro dovuta al momento del nuovo atto di acquisto agevolato, se l’atto di compravendita della nuova abitazione è soggetto a Iva, bisogna pagarla per l’intero e utilizzare in seguito il credito.

2) per diminuire le imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti e le denunce (successioni, donazioni) presentati dopo la data di acquisizione del credito.

3) per diminuire le imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef), dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente al nuovo acquisto.

4) per compensare altri tributi e contributi, di cui al decreto legislativo 241/1997.

Quando può essere utilizzato? 

Per diminuire le imposte sui redditi (Irpef), si può utilizzare solo quando si presenta la prima dichiarazione dei redditi, successiva all’acquisto, negli altri casi deve essere utilizzato entro dieci anni da quando è sorto. Non è mai possibile chiedere il rimborso del credito, che deve essere sempre utilizzato.

Come si calcola?

La misura del credito è pari all’importo minore tra l’imposta di registro o l’I.v.a. che si è pagato al momento dell’acquisto precedente e l’imposta di registro o l’I.v.a. che si deve pagare quando si acquista la nuova abitazione.

Se si acquista e si vende più volte l’abitazione principale, acquistata con le agevolazioni “prima casa”, si può sempre usufruire del credito d’imposta facendo riferimento all’imposta che è stata applicata all’atto precedente.

Da ricordare

Mentre per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, è necessario che l’abitazione che si acquista sia situata nel Comune dove ci si impegna a trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, per beneficiare del credito d’imposta bisogna trasferire la propria residenza nell’immobile (non basta nel Comune dov’è situato) entro 12 mesi dall’alienazione della precedente abitazione.

Chi aveva comprato l’abitazione da un’impresa, prima del 22 Maggio 1993, pagando l’I.v.a. del 2% o del 4% (che era l’aliquota ordinaria, in quanto l’I.v.a. non era agevolata), vendendo e riacquistando può comunque beneficiare del credito d’imposta dichiarando nell’atto di acquisto  (allegando la relativa documentazione) di essere stato in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni per l’immobile alienato, secondo le normative che erano in allora vigenti.

Non ci sono agevolazioni per chi vende e compra solo una pertinenza (box, cantina o altro) dell’abitazione principale.

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Filippo Casella

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