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12 Gennaio 2020
Dopo che è stato stipulato un atto di compravendita, ci sono alcuni importanti adempimenti che il notaio deve eseguire, i più importanti sono: la registrazione, la trascrizione nei registri immobiliari, la voltura catastale.
Entro 30 giorni dall’atto il notaio deve registrarlo all’Agenzia delle Entrate per via telematica, mediante il Modello Unico Informatico, versando le imposte dovute per la compravendita.
Questo adempimento oltre ad essere obbligatorio ai fini fiscali ha la funzione di attribuire la data certa all’atto, ma non mette al riparo l’acquirente da possibili rischi perché il contratto registrato e non ancora trascritto non è opponibile ai terzi.
Dopo la registrazione il notaio esegue la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, che sono “custoditi” nella Conservatoria dei registri immobiliari, competente per il territorio.
Per saperne di più vedi il mio post del 31 gennaio 2019 effecimmobiliare.com/news/gli-atti-di-provenienza-degli-immobili/
Questo adempimento è sicuramente il più importante perché rende pubblico il trasferimento di proprietà del bene e quindi fa sì che la compravendita sia opponibile ai terzi.
Gli atti che non sono trascritti sono comunque validi e hanno efficacia tra i venditori e gli acquirenti ma non nei confronti di altri soggetti.
Finché l’atto non è stato trascritto un acquirente potrebbe acquistare da un venditore un immobile, che il venditore ha già venduto ad altri, far trascrivere per primo l’acquisto nei pubblici registri e diventare proprietario a tutti gli effetti. Naturalmente rimane ferma la responsabilità del venditore che ha venduto due volte lo stesso immobile.
Nell’interesse dell’acquirente la trascrizione della compravendita dovrebbe avvenire al più presto e sarebbe bene potesse essere immediata, ma questo non è possibile perché il notaio deve presentare in Conservatoria la copia cartacea dell’atto. La data che produce gli effetti è quella della presentazione.
Ogni immobile è identificato catastalmente e, al momento dell’atto, in seguito all’introduzione delle nuove normative, deve essere sempre intestato al venditore.
Il notaio, dopo il rogito, provvede a volturare l’immobile a nome dell’acquirente, per via telematica, tramite il Modello Unico Informatico.
Per saperne di più vedi il mio post del 15 febbraio 2019 effecimmobiliare.com/news/la-regolarita-catastale-dei-fabbricati-ai-fini-degli-atti-di-trasferimento-2/
Se avete un quesito da pormi in merito a questo post, potete scrivermi a info@effecimmobiliare.com, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile.
Nel caso desideriate informazioni su un argomento di forte interesse, creerò un post dedicato.
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Al prossimo post
EFFECI Immobiliare
Filippo Casella