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L’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno

8 Settembre 2019

Le compravendite con soggetti incapaci di intendere e di volere

Qualora un soggetto privo della capacità di intendere e di volere è coinvolto nella compravendita di un immobile bisogna adottare una serie di misure che sono simili a quelle che si usano per i minori di età.

Gli strumenti previsti dalla legge sono l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.

L’interdizione si applica per tutelare i soggetti maggiorenni che non sono nelle condizioni di poter curare i propri interessi, perché sono totalmente incapaci di intendere e di volere.

L’interdetto è sostituito da un tutore, che viene nominato dal giudice tutelare. Il tutore deve richiedere l’autorizzazione al giudice per l’acquisto di immobili mentre per la vendita deve richiedere l’autorizzazione al tribunale, dopo avere ottenuto parere positivo del giudice tutelare.

L’inabilitazione si applica per proteggere quei soggetti che non sono totalmente incapaci di intendere e di volere ma che, ad esempio, per motivi quali l’eccessiva prodigalità, l’abuso di sostanze alcooliche o l’uso di stupefacenti, possono compiere atti che pregiudichino il patrimonio proprio o della propria famiglia.

L’inabilitato è assistito da un curatore, che viene nominato dal giudice e, a differenza del tutore, non è rappresentante legale. Il curatore non si sostituisce all’inabilitato, ma lo affianca e deve richiedere le stesse autorizzazioni del tutore per vendere o comprare immobili.

Con la legge n.9 del 6 gennaio 2004 è stata introdotta l’amministrazione di sostegno, che è nata per tutelare tutte quelle persone che si trovano nell’impossibilità di curare i propri interessi, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea.

L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare, su richiesta del beneficiario, del coniuge, del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo, del tutore o del curatore, del pubblico ministero o anche dei responsabili dei servizi sanitari o sociali.

Il giudice tutelare, dopo aver sentito il soggetto beneficiario e valutato l’esistenza delle condizioni necessarie nomina l’amministratore di sostegno indicando nel decreto, immediatamente esecutivo, tutti gli atti che potrà compiere.

Il beneficiario non perde la sua capacità di agire e può compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Il giudice ha la possibilità di adattare le varie prescrizioni alla situazione concreta perché l’amministrazione di sostegno è uno strumento estremamente duttile.

Il giudice, quando è possibile, sceglie di nominare quale amministratore di sostegno il coniuge (se non è legalmente separato), il convivente, la madre, il padre, il figlio o un altro parente entro il quarto grado ma se mancano figure idonee nomina un avvocato. Chiunque può designare il proprio amministratore in previsione di una possibile futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è anche possibile designare per testamento l’amministratore del proprio figlio.

Per acquistare o vendere immobili l’amministratore di sostegno deve sempre essere autorizzato dal giudice tutelare, tutti gli atti che compie, eccedendo i poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati, entro cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione.

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Filippo Casella

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