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La conformità degli impianti nei contratti di compravendita e locazione

21 Febbraio 2019

La conformità degli impianti

La conformità degli impianti è un argomento rilevante e di cui va tenuto conto, quando ci si accinge a sottoscrivere una proposta di acquisto di un immobile o a stipulare un contratto preliminare, in attesa di formalizzare l’acquisto con l’atto notarile di trasferimento, che conterrà tutte le precedenti pattuizioni. Non è pure trascurabile nella stipula dei contratti di locazione.

I principali impianti di cui trattasi sono l’impianto elettrico, l’impianto del gas, l’impianto idrosanitario e quello termico.

Allo stato attuale non è previsto, per tutti gli immobili, l’obbligo da parte del Venditore di garantire al rogito notarile, la conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e di dover allegare all’atto le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori, o la dichiarazione di rispondenza rilasciate da tecnici abilitati.

Solo se si tratta di un immobile di nuova costruzione il Venditore deve garantire la conformità di tutti gli impianti alla normativa vigente e consegnare le relative dichiarazioni.

In caso di immobili di vecchia costruzione, solitamente gli impianti sono conformi alle normative che erano in vigore al momento della loro realizzazione, a meno che non ci sia stata una ristrutturazione recente.

Per evitare controversie, è però opportuno che l’Acquirente venga messo a conoscenza dello stato degli impianti, descrivendolo già nel contratto preliminare e, se presente, nella proposta di acquisto, poiché è una delle caratteristiche essenziali del bene.

Se l’Acquirente non è stato informato e nelle scritture preliminari non è stato scritto espressamente il Venditore non garantisce la conformità degli impianti, al momento del rogito l’Acquirente potrebbe esercitare il diritto di pretendere la messa a norma degli impianti oppure chiedere uno sconto sul prezzo dell’immobile, dovendosi assumere l’onere dell’adeguamento.

Va ricordato che la dichiarazione di conformità degli impianti deve essere consegnata al Comune per il rilascio del certificato di agibilità e quindi qualora si eseguano lavori che comportassero la richiesta di una “nuova agibilità”, gli impianti a norma sono un requisito essenziale.

Nel caso di contratti di locazione il Locatore deve consegnare al Conduttore l’immobile in buono stato di manutenzione, in modo da garantirgli il pacifico godimento dello stesso, deve fornire l’Attestato di Prestazione Energetica, ma non i certificati di conformità degli impianti. Gli impianti devono essere invece garantiti nel caso si tratti di affitti turistici per brevi periodi e comunque inferiori ai 365 giorni.

Naturalmente va osservato che nel caso in cui le parti stipulino un contratto di locazione di lunga durata (ad esempio di 4 anni + 4), quindi senza l’obbligo per il Locatore di garantire la conformità, ma nel corso della locazione si manifestassero dei vizi, quali ad esempio l’impianto elettrico a rischio di folgorazione, il Conduttore potrebbe agire in giudizio per indurre il Locatore ad eseguire i lavori necessari a garantire il corretto funzionamento.

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Filippo Casella

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