Il nostro blog

La prelazione agraria dell’affittuario del fondo agricolo in vendita

09 Aprile 2019

Affittuario e prelazione agraria

La prelazione agraria è il diritto di essere preferiti ad altri per l’acquisto di un fondo agricolo quando il proprietario dello stesso ha deciso di venderlo.

La prelazione agraria è strettamente riservata ai coltivatori diretti e non ne hanno mai diritto gli imprenditori agricoli professionali, anche se quest’ultimi hanno accesso a tutte le agevolazioni fiscali dell’ambito agricolo (D.Lgs. 29.03.2004).

Ci sono due tipi di prelazione agraria:

– quella dell’affittuario del fondo in vendita (art.8, legge 26.05.1965, n.590);

– quella del proprietario del fondo confinante con quello che viene venduto (art.7, legge 14.08.1971, n.817), che verrà trattata in altro post.

La prelazione agraria dell’affittuario.

L’oggetto della prelazione agraria è un fondo rustico o fondo agricolo (art.8, legge 26.05.1965, n.590), che si intende il terreno destinato all’agricoltura dove possono insistere anche dei fabbricati rurali destinati al servizio dell’attività.

Il proprietario che vuol vendere il terreno è tenuto a notificare il preliminare di vendita, con lettera raccomandata, all’affittuario, che deve contenere i dati dell’acquirente, il prezzo e le condizioni che ha stabilito per la cessione. L’affittuario ha tempo 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione, comunicando la propria intenzione di voler acquistare, alle stesse condizioni, in tal caso il contratto si conclude e il prezzo deve essere pagato in tre mesi.

Se il terreno viene venduto senza fare la notifica, o quando il prezzo indicato nella notifica è superiore a quello del preliminare di vendita, l’avente diritto alla prelazione può farlo valere e riscattare il terreno entro un anno dalla trascrizione della vendita nei registri immobiliari.

La notifica si può evitare qualora ci sia una rinuncia scritta, da parte dell’affittuario, che deve essere sottoscritta con l’assistenza dell’associazione di categoria a cui egli è iscritto (art.23, legge 11.02.1971, n.11, modificato da art.45 legge 3.05.1982, n.203).

Il diritto di prelazione dell’affittuario ha lo scopo di consentire la riunione in un unico soggetto della proprietà e della conduzione del fondo agricolo (art.8, primo comma, legge 26.05.1965, n.590).

Per lo sviluppo dell’economia agricola, la legge prevede che il soggetto che conduce il fondo, purché detenga la qualifica di coltivatore diretto, abbia la possibilità di acquistarne la proprietà con precedenza rispetto ad altri soggetti, nel momento in cui il proprietario decide di venderlo.

Sicuramente se chi conduce il fondo agricolo è anche il proprietario sarà più probabile, che apporti miglioramenti e renda più produttivo il fondo, investendo anche a lungo termine.

Il diritto di prelazione spetta al coltivatore diretto solo se ricorrono le seguenti condizioni:

– coltiva il fondo in qualità di affittuario da almeno due anni;

– non ha venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille (salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria);

– il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Se avete un quesito da pormi in merito a questo post, potete scrivermi a info@effecimmobiliare.com, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile.

Nel caso desideriate informazioni su un argomento di forte interesse, creerò un post dedicato.

Per restare sempre aggiornati su tutti i nostri articoli, seguiteci anche su facebook e instagram.

Al prossimo post

EFFECI Immobiliare

Filippo Casella

© Effeci Immobiliare di Filippo Casella - Created by SSD Privacy Policy - Revoca consensi - Cookie Policy - Digitalizzazione