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La prelazione legale per i beni culturali soggetti alla tutela dello stato

28 Marzo 2019

Beni culturali e prelazione legale

I beni culturali sono quei beni immobili e mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, etnoantropologico e rivestono una grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli.

Dal primo maggio 2004, il nuovo codice (D.Lgs. n.42 del 22 Gennaio 2004) limita la possibilità di trasferirne la proprietà o la detenzione e la disciplina è diversa in base a chi è proprietario dei beni.

I beni culturali si distinguono in beni appartenenti a privati o società commerciali e beni appartenenti a enti pubblici o privati, senza fine di lucro.

I beni culturali appartenenti a privati o società commerciali rientrano in tale categoria solo in seguito alla notifica, da parte dell’amministrazione pubblica, di un’apposita dichiarazione, che deve essere trascritta nei registri immobiliari.

Il trasferimento della proprietà o della detenzione dei beni comporta l’obbligo di presentare una denuncia alla soprintendenza del luogo dove si trova il bene, con i dati delle parti, quelli che lo identificano, la natura e le condizioni dell’atto di trasferimento.

La mancata presentazione della denuncia, entro 30 giorni dalla data dell’atto di trasferimento, dall’accettazione dell’eredità, o dalla presentazione della dichiarazione di successione, è sanzionata anche penalmente con la reclusione fino ad un anno e con una multa che può arrivare a 77.000 euro.

Quando l’atto avviene a titolo oneroso la legge prevede il diritto di prelazione da parte dello Stato o, in subordine, della Regione, Provincia o Comune competente territorialmente.

Non vi è prelazione quando il trasferimento avviene per donazione, successione, divisione, cessione di partecipazioni, fusione, scissione, costituzione di ipoteca.

La prelazione deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data della ricezione della denuncia e in questo periodo di tempo l’atto rimane privo di efficacia, perché è condizionato all’esercizio della prelazione.

Solo dopo 60 giorni, se la prelazione non è stata esercitata, l’acquirente acquisterà la proprietà e solo allora gli verrà consegnato il bene. Il termine per l’esercizio della prelazione potrebbe essere di 180 giorni, nel caso in cui la denuncia venga eseguita dopo i 30 giorni, che prescrive la legge.

I beni culturali che appartengono a un ente pubblico o privato, senza fine di lucro, possono essere alienati solo previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Tutti i beni la cui esecuzione risalga a oltre 70 anni, opera di un autore non più vivente, sono sottoposti a verifica e fino a che detta verifica non venga eseguita, sono vincolati, in quanto si presumono beni culturali.

L’autorizzazione per la vendita è quindi sempre necessaria, finché in seguito alla verifica vengano dichiarati di non essere di interesse culturale.

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Filippo Casella

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