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La vendita degli immobili pignorati

10 Novembre 2019

Gli immobili pignorati

Quando su un immobile, oggetto di una trattativa di compravendita, è stato trascritto un pignoramento l’eventuale vendita è inefficace nei confronti dei creditori. Il venditore per vendere il bene deve far sì che il pignoramento sia cancellato prima del rogito notarile di trasferimento.

Come si differenzia la cancellazione dell’ipoteca da quella del pignoramento?

Per cancellare un’ipoteca è sufficiente raccogliere l’autorizzazione del creditore che a fronte del pagamento del debito garantito dall’ipoteca, presta il suo consenso davanti al notaio che lo annoterà nei registri immobiliari.

Per le ipoteche iscritte a garanzia di mutui bancari in seguito alla legge Bersani del 2007, una volta estinto il debito, la banca provvede alla cancellazione automatica.

I pignoramenti possono essere cancellati solo su ordine del giudice.

Quando viene cancellato il pignoramento?

Il giudice ordina la cancellazione del pignoramento su richiesta del creditore procedente, cioè di chi fatto causa al venditore per il recupero coatto del proprio credito, dopo aver verificato che non ci siano altri creditori che si sono insinuati nella procedura.

Naturalmente, il creditore chiederà al giudice la cancellazione quando il venditore avrà pagato il suo debito, o avrà fornito idonee garanzie in tal senso.

Come si prosegue una volta che il giudice ha dato il suo consenso?

Il venditore dovrà farsi rilasciare dal tribunale l’ordine di cancellazione del pignoramento per farlo annotare dal notaio presso i registri immobiliari, a questo punto l’immobile potrà essere venduto libero da gravami.

Che cosa succede quando il venditore non può pagare i debiti prima del rogito?

Se il venditore non è in grado di pagare i debiti che ha nei confronti di chi ha pignorato l’immobile e degli eventuali altri creditori che si sono insinuati nella procedura, con il consenso di tutti gli interessati si può agire diversamente.

I creditori prestano consenso alla cancellazione del pignoramento a fronte del deposito delle somme a loro dovute presso il notaio che si occuperà dell’atto di compravendita; l’acquirente consegnerà dette somme al professionista che le consegnerà ai creditori dopo il rogito.

Il rogito avverrà quando il giudice avrà ordinato la cancellazione del pignoramento, se ciò non succedesse nei tempi stabiliti il notaio restituirà all’acquirente le somme che ha depositato.

Se avete un quesito da pormi in merito a questo post, potete scrivermi a info@effecimmobiliare.com, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile.

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Filippo Casella

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